Per gli anni finanziari 1982-87 e' stanziata la somma di lire 800 miliardi da iscrivere in quote annuali nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnate all'ANAS. Con tali fondi, da impiegare secondo i criteri e le modalita' di cui al precedente articolo 2, l'ANAS deve provvedere con priorita' alla realizzazione delle seguenti opere:

  • a)completamento del tratto Grosseto-Livorno della strada statale Aurelia, per un importo di lire 100 miliardi;
  • b)completamento e miglioramento dei servizi di sicurezza dell'itinerario E7 Orte-Cesena, per un importo di lire 100 miliardi;
  • c)completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo, per un importo di lire 100 miliardi. In deroga a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 2, il piano stralcio di cui al presente articolo, con osservanza di quanto previsto al terzo comma del medesimo articolo 2, viene presentato alle Camere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e trasmesso alle competenti commissioni permanenti per il relativo parere. In detto piano stralcio il Ministro tiene conto in modo prioritario dell'integrazione necessaria per i lavori sulla strada statale Aurelia. Per il completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere della commissione tecnico-finanziaria, costituita in applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e utilizza, fino alla completa ultimazione dei lavori autostradali, il personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso, la cui definitiva destinazione sara' esaminata, in sede di convenzione, al momento dell'affidamento della gestione di detta autostrada. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982 di lire 50 miliardi si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario. Con legge finanziaria si provvede alla modulazione della spesa per i successivi anni finanziari.

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;531~art4 · fonte del testo

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