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L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta' di assumere personale salariato per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia, nonche' per i lavori stagionali delle saline. Il personale assunto in base al precedente comma puo' essere mantenuto in servizio per un periodo, non eccedente, di regola, i 180 giorni. Tuttavia, ove ricorrano assolute ed inderogabili esigenze della produzione, puo' essere trattenuto al lavoro per un ulteriore periodo che in nessun caso puo' superare i 90 giorni. All'anzidetto personale e' attribuita, come trattamento economico, la paga iniziale della categoria nella quale sono inquadrati, per le corrispondenti mansioni, gli operai di ruolo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-03-31;265~art2 · fonte del testo

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