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I censimenti indicati nel precedente articolo saranno effettuati alternativamente, in modo che ciascuno di essi, rispettato l'intervallo decennale, venga ad essere eseguito in uno degli anni del quinquennio che intercorre fra un censimento e l'altro della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani, in conformita' alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1934 al 22 dicembre 2008
