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[1]La Giunta sara' composta di 35 membri, dei quali sei nominati dal Senato, sei dalla Camera dei deputati e tre con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri. La Giunta stessa eleggera' nel suo seno il proprio presidente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 maggio 1878.
[4]UMBERTO.
[5]F. Seismit-Doda. G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 17 maggio 1878 al 16 dicembre 2009
