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[1]I Sotto-Ufficiali, Vice-Brigadieri e Comuni, i quali prestarono servizio nel Corpo dei Carabinieri Reali delle antiche Provincie, possono esservi riammessi per una nuova ferma non minore d'anni due, quand'abbiano tuttavia l'idoneita' richiesta.
[2]Questa facolta' cessa collo spirare dell'anno corrente.
Testo in vigore dal 1 giugno 1861 al 16 dicembre 2009
