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[1]Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 sara' stanziata la somma di L. 20.000 per l'ampliamento dei locali e per l'arredamento della R. stazione di bachicoltura di Padova.
[2]Il ruolo organico di detta stazione, portato dalla tabella B annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 527, e' modificato, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913, in conformita' della tabella B annessa alla presente legge.
[3]Il contributo dello Stato a favore delta stazione medesima stabilito dall'allegato B dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912, in L. 17.300, e' portato a L. 30.000 a cominciare dall'esercizio 1912-913.
Testo in vigore dal 21 agosto 1912 al 22 dicembre 2008
