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[1]E' istituita in Ascoli Piceno una stazione sperimentale di gelsicoltura e di bachicoltura.
[2]Alle spese d'impianto e d'arredamento della stazione predetta lo Stato contribuira' con la somma di 70.000 lire, le quali graveranno in parti uguali sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914.
[3]Al personale addetto alla stazione precitata si applicano le disposizioni delle leggi 6 giugno 1885, numero 3141, e 19 luglio 1909, n. 527. Alle tabelle annesse a quest'ultima legge si aggiungono, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913, i posti portati dalla tabella A, annessa alla presente legge.
[4]Il contributo annuale dello Stato per il funzionamento della stazione predetta, oltre alle spese per il personale, e' di L. 20000.
[5]Tale somma sara' portata in aggiunta a quella stanziata nel capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913.
Testo in vigore dal 21 agosto 1912 al 22 dicembre 2008
