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[1]Per lo sconto diretto a saggio di favore delle note di pegno emesse da magazzini generali legalmente costituiti, sopra deposito di sete, bozzoli e cascami, gli Istituti di emissione possono eccedere i limiti fissati nell'art. 28 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con. R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204, nelle misure seguenti:

[2]la Banca d'Italia per L. 10.000.000;

[3]il Banco di Napoli per L. 5.000.000;

[4]il Banco di Sicilia per L. 2.000.000.

Testo in vigore dal 21 agosto 1912 al 25 novembre 1914

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;869~art5 · fonte del testo

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