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[1]Udito il parere del Consiglio per gli interessi serici, il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvedera':

[2]1° a impiantare nuovi vivai governativi di gelsi e ad ampliare quelli esistenti, nonche' a distribuire i gelsi di detti vivai tra gli agricoltori secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento;

[3]2° a concedere premi o sussidi d'incoraggiamento ad associazioni agrarie, consorzi di agricoltori, altri enti o privati, che maggiormente abbiano contribuito ad impedire i danni della diaspis pentagona e di altri parassiti;

[4]3° a promuovere la diffusione di patti di equa compartecipazione dei lavoratori agli utili della bachicultura nonche' a coordinare le norme per le contrattazioni in tutte le materie seriche.

[5]Per l'attuazione dei provvedimenti anzidetti e per le spese occorrenti al funzionamento del Consiglio per gli interessi serici, nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913, sara' iscritta la somma di L. 250.000.

Testo in vigore dal 21 agosto 1912 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;869~art4 · fonte del testo

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