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[1]Nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio sara' iscritta nell'esercizio finanziario 1912-1913 la somma di L. 100.000 ed in ciascuno degli esercizi successivi la somma di L. 500.000 da erogarsi, udito il parere del Consiglio per gli interessi serici, per gli scopi seguenti:
[2]1° promuovere il progresso della gelsicoltura e della bachicoltura dove l'una e l'altra trovino condizioni favorevoli;
[3]2° promuovere il miglioramento e la creazione delle razze di bachi, conciliando gli interessi della bachicoltura e della industria serica;
[4]3° promuovere studi, ricerche ed impianti sperimentali intesi al progresso della industria della seta in tutti i suoi rami, anche con sovvenzioni a laboratori, con la istituzione di borse di studio per l'interno e per l'estero e con premi;
[5]4° promuovere la costituzione di magazzini generali per materie seriche di qualunque genere;
[6]5° promuovere la stufatura e la vendita in comune dei bozzoli;
[7]6° promuovere la vendita in comune della seta.
Testo in vigore dal 21 agosto 1912 al 22 dicembre 2008
