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[1]II seme-bachi rimesso per la posta o per ferrovia, che sia stato comunque abbandonato, in luogo di essere venduto, come prescrive l'art. 82 del testo unico delle leggi postali, deve essere distrutto.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data, a San Rossore, addi' 6 luglio 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Nitti - Tedesco - Facta
[6]- Calissano - Sacchi.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.
Testo in vigore dal 21 agosto 1912 al 22 dicembre 2008
