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[1]Alla tariffa dei diritti catastali annessa al testo unico di legge del 4 luglio 1897, n. 276, e' aggiunto, con effetto dal 1° luglio 1911, un diritto di scritturazione;

  • a)del dieci per cento sul diritto graduale stabilito dal titolo I dell'anzidetta tariffa;
  • b)di centesimi quindici per la prima pagina e di centesimi dieci per le successive dei certificati, copie (escluse quelle di mappa) od estratti catastali contemplati dal titolo II della tariffa stessa, che si rilasciano a pagamento.

[2]Il diritto di scritturazione sara' riscosso dagli Uffici di registro contemporaneamente agli altri diritti fissati dalla ricordata tariffa e sara' versato nella Cassa dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio del Ministero delle finanze.

[3]Sara' poi costituito altro corrispondente articolo nel bilancio della spesa dello stesso Ministero pel pagamento al personale delle Agenzie delle imposte di un diritto:

  • a)di centesimi venticinque per ogni voltura catastale effettivamente eseguita, calcolata coi criteri dell'art. 9 della legge 4 luglio 1897, n. 270;
  • b)di centesimi quindici per la prima pagina e di centesimi dieci per le successive dei certificati, copie (escluse quelle di mappa) ed estratti catastali, che si rilasciano a pagamento.

[4]L'ufficio di conservazione del catasto e' tenuto a compiere le operazioni di voltura nel termine massimo di due mesi dal giorno in cui la domanda fu presentata all'Ufficio di registro o delle successioni, col pagamento dei diritti corrispondenti.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta Della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 22 giugno 1911.

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]Facta - Tedesco.

[9]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 6 giugno 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-22;590~art2 · fonte del testo

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