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[1]E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 300,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie.
[2]La detta somma sara' iscritta per L. 150,000 in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1910-1911 e per L. 150,000 in apposito capitolo del bilancio dello stesso Ministero, per l'esercizio 1911-1912.
Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
