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[1]Salve le disposizioni di altre leggi speciali, il trasporto di piante da Comune a Comune ufficialmente riconosciuti infetti e' libero; dal l° dicembre al 31 marzo esso potra' effettuarsi anche attraverso plaghe ritenute immuni, purche' all'atto della spedizione le piante stesse abbian subito il trattamento curativo.

[2]La foglia del gelso potra', in ogni tempo, essere trasportata liberamente; se provenga da luoghi dichiarati ufficialmente infetti, potra' trasportarsi soltanto entro il territorio di zone infette.

[3]Le piante riconosciute infestate dalla Diaspis pentagona introdotte in qualsiasi Comune non dichiarato infetto saranno restituite allo speditore, se provenienti da territorio fino allora ritenuto immune, qualora cio' avvenga nel periodo dal 1° dicembre al 31 marzo.

[4]Saranno distrutte, senza indennita', se cio' si avveri negli altri mesi dell'anno.

Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-24;130~art9 · fonte del testo

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