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[1]Con decreti Ministeriali, su domanda degli interessati e sentita la Deputazione provinciale, potra' essere vietata nei territori ancora ritenuti immuni l'importazione di piante appartenenti a specie ritenute soggette all'infezione della Diaspis pentagona, qualora esse provengano da luoghi dichiarati infetti.

[2]Negli stessi territori ancora ritenuti immuni, le dette piante, se provenienti da Comuni non ufficialmente dichiarati infetti, potranno essere importate, purche' siano accompagnate da certificati di origine, emessi a spese degli interessati da delegati del Ministero.

Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-24;130~art8 · fonte del testo

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