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Le persone delegate dal Ministero, dai Prefetti, dai Sindaci e dai Consorzi (articolo 10), ad accertare la presenza della Diaspis pentagona, e a costatare la esecuzione di quanto si dispone nella presente legge, possono introdursi nei fondi dei privati per le opportune indagini ed operazioni.
Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913
