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[1]Alla distruzione delle piante potra' sempre essere sostituito il capitozzamento completo senza indennita', con l'obbligo dell'applicazione del trattamento curativo al rimanente tronco.

[2]Qualora in luogo della distruzione vengano ordinati il capitozzamento o le operazioni curative, i proprietari ed i possessori in nome proprio o altrui sono tenuti ad eseguire ed a fare eseguire nei fondi infetti le disposizioni del Ministero o dei suoi delegati.

[3]Ove quelli non eseguano le operazioni ordinate ad essi, od eseguendole non le compiano nella forma e nel termine indicati, il Sindaco le fara' d'ufficio attuare a spese dei proprietari o possessori.

[4]Quando si tratti di terreni tenuti a mezzadria, od a colonia parziaria, ed il prodotto della foglia dei gelsi sia interamente riservato al proprietario, la spesa del trattamento curativo sara' ad esclusivo suo carico.

[5]Nel caso invece di terreni dati in affittanza, fermo l'obbligo nell'affittuario di eseguire le operazioni curative, spettera' pero' ad esso il diritto al rimborso delle spese sostenute nella misura di un terzo del loro ammontare.

Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-24;130~art5 · fonte del testo

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