Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913. Leggi il testo vigente →

[1]La distruzione delle piante infette, nei casi diversi da quelli anzidetti, sempre che per la estensione, la postura e la recente importazione della infezione risulti opportuno il metodo distruttivo, non potra' dal Ministero essere decretata se non quando il Consiglio provinciale abbia in bilancio stabilita la spesa per corrispettivi sussidi o indennita' ai proprietari delle piante e la Deputazione provinciale deliberi tali concessioni.

[2]Questi sussidi o indennita', quanto alla entita' loro (se non avviene accordo tra l'esperto nominato dalla Deputazione provinciale e l'interessato) saranno determinati in modo inappellabile da una Commissione costituita volta per volta, composta del Sindaco, del delegato governativo e di persona esperta indicata dalla Deputazione provinciale.

[3]La somma spesa in ciascun anno dalla rappresentanza provinciale per indennita', sussidi, distruzione, sara' ripartita nel successivo fra i contribuenti della sovraimposta provinciale sui terreni.

Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-24;130~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari