Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913. Leggi il testo vigente →
[1]La distruzione delle piante infette, nei casi diversi da quelli anzidetti, sempre che per la estensione, la postura e la recente importazione della infezione risulti opportuno il metodo distruttivo, non potra' dal Ministero essere decretata se non quando il Consiglio provinciale abbia in bilancio stabilita la spesa per corrispettivi sussidi o indennita' ai proprietari delle piante e la Deputazione provinciale deliberi tali concessioni.
[2]Questi sussidi o indennita', quanto alla entita' loro (se non avviene accordo tra l'esperto nominato dalla Deputazione provinciale e l'interessato) saranno determinati in modo inappellabile da una Commissione costituita volta per volta, composta del Sindaco, del delegato governativo e di persona esperta indicata dalla Deputazione provinciale.
[3]La somma spesa in ciascun anno dalla rappresentanza provinciale per indennita', sussidi, distruzione, sara' ripartita nel successivo fra i contribuenti della sovraimposta provinciale sui terreni.
Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913
