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[1]Appena ricevuta notizia della presunta esistenza delta Diaspis pentagona, il Prefetto dispone l'accertamento dell'infezione, o mediante l'esame del materiale sospetto, o con la visita delle localita', a mezzo di esperti, incaricati volta per volta e scelti fra il personale delle stazioni e dei laboratori sperimentali agrari e speciali, delle Scuole e delle cattedre di agricoltura, degli Istituti tecnici e della delegazioni antifillosseriche.
[2]Constatata l'esistenza della cocciniglia, il Ministero, sentita la Deputazione provinciale (che dovra' pronunziarsi d'urgenza), determina quale sia la zona infetta, ed eventualmente quella sospetta, nonche' se debba applicarsi la distruzione o la cura.
[3]In casi urgenti il Ministero potra' emanare tali provvedimenti senza l'avviso della Deputazione provinciale, eccettuato il caso della distruzione delle piante, di cui agli articoli 3 e 4.
[4]Gli ordini del Ministero, o le prescrizioni dei suoi delegati per la lotta contro la Diaspis pentagona saranno immediatamente pubblicati all'Albo municipale a cura del Sindaco e saranno inseriti dal Ministero nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno, e dal Prefetto comunicati ai giornali della Provincia.
[5]Nell'ottobre di ogni anno il Ministero pubblichera' nel proprio Bollettino l'elenco di tutti i Comuni infetti dalla Diaspis pentagona, e l'elenco delle piante appartenenti a specie ritenute soggette a questa infezione.
Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913
