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[1]Chiunque scientemente introduca piante infette da diaspis pentagona in territori immuni sara' punito con pena pecuniaria da lire 200 a lire 2,000.
[2]La pena sara' diminuita dalla meta' a due terzi nei casi di tentativo.
[3]Le piante infette saranno distratte senza indennita'.
[4]Sara' punito con pena pecuniaria non minore di lire 500 e con la detenzione non minore di tre mesi chiunque abbia dolosamente cagionato infezione di diaspis pentagona nell'altrui proprieta'.
[5]Nulla e' derogato alle sanzioni penali che siano applicabili in virtu' delle leggi generali dello Stato.
Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913
