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[1]La mancata denunzia delle infezioni di cui all'art. 1° della legge e' punita con pena pecuniaria sino a lire Chi per negligenza introduca in territori immuni piante infette da diaspis pentagona incorrera' in una pena pecuniaria sino a lire 200.

[2]La pena sara' non minore di lire 51, se le piante provengano da luoghi dichiarati ufficialmente infetti.

[3]Chi avra' trasgredito alle prescrizioni del Ministero o dei delegati di esso, relative ai provvedimenti indicati nella presente legge, incorrera' in una pena pecuniaria da lire 51 a lire 500.

[4]Le piante con diaspis pentagona, introdotte in comune ancora ritenuto immune verranno distrutte senza indennita' se provenienti da territorio infetto.

Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-24;130~art12 · fonte del testo

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