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Ad assicurare l'osservanza delle disposizioni concernenti il trasporto e l' importazione delle piante secondo gli articoli 8 e 9 sono chiamati gli agenti tutti di polizia, nonche' le guardie giurate che fossero nominate e mantenute da enti locali.
Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913
