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[1]Per l'esecuzione della presente legge e' fatta facolta' al Ministero di agricoltura di delegare al prefetto in tutto o in parte le attribuzioni dell'amministrazione centrale.
[2]Ai consorzi che volontariamente vengono istituiti fra agricoltori per la difesa contro la diaspis pentagona potranno dal Ministero, sentito l'avviso della deputazione provinciale, essere domandate, secondo le norme stabilite dal regolamento, talune delle facolta' ora attribuite ai sindaci, alle commissioni ed ai consigli provinciali.
Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913
