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[1]I Sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sul territorio comunale per conoscere senza ritardo se in qualche localita' sia apparsa la Diaspis pentagona.
[2]Appena avuta notizia della presunta esistenza di questa cocciniglia, i sindaci debbono immediatamente informarne il prefetto della provincia ed il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.
[3]I privati che rilevino o che sospettino su piante da essi coltivate la esistenza della Diaspis pentagona hanno pure l'obbligo di farne denunzia senza indugio al sindaco del Comune.
Testo in vigore dal 11 aprile 1904 al 5 settembre 1913
