Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato a stipulare un accordo con la Societa' italiana per le strade ferrate meridionali allo scopo di prorogare fino al 20 maggio 1905 il termine di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1904 n. 678.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 16 aprile 1905.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]CARLO FERRARIS. CARCANO.
[11]Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 24 aprile 1905 al 16 dicembre 2009
