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[1]A deroga del disposto dall'art. 5 della legge 2 giugno 1904, n. 417, la somma, di. L. 165,000, rappresentante il prezzo di alienazione del fabbricato demaniale nel quale ha attualmente sede la R. zecca, da portarsi in aggiunta ai fondi autorizzati per le spese di costruzione ed impianto di una nuova zecca, anziche' inscritta nel bilancio dello stesso esercizio in cui verra' riscossa, sara' imputata alla competenza, del capitolo aggiunto n. 194 «Spese per la costruzione e l'impianto in Roma della nuova zecca di Stato ed accessorie» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
