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I procuratori del Re continueranno ad esercitare per tutta la durata della nuova proroga, la facolta' loro concessa dall'articolo 3 ultimo comma della detta legge 19 marzo 1873, e' dall'articolo 2 di quella del 15 giugno 1874, di richiedere d'ufficio, spese delle parti interessate, le iscrizioni e rinnovazioni delle ipoteche ivi menzionate.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
