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Per l'attuazione dell'art. 38 della legge 14 luglio 1907, il Governo del Re e' autorizzato a stabilire, anche per gruppi successivi, la graduatoria dei pretori promossi giudici o sostituti procuratori del Re, con effetto dal 1° gennaio 1908 o posteriormente fino al 30 giugno 1909, distribuendo i posti secondo il criterio misto del merito e dell'anzianita' con riguardo alla proporzione effettivamente seguita nelle loro promozioni.

Testo in vigore dal 2 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-28;312~art8 · fonte del testo

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