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[1]E' istituito il grado di avvocato generale di Corte di appello.
[2]Gli avvocati generali di Corte d'appello esercitano le funzioni che siano loro affidate dai procuratori generali, e li sostituiscono in caso di mancanza o di impedimento. Essi sono parificati in grado e stipendio ai sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, coi quali formano unico ruolo, sono in numero di dieci, e sono assegnati alle Corti d'appello o alle sezioni separate di Corte d'appello, che verranno determinate con R. decreto.
[3]Il ministro di grazia e giustizia ha facolta' di applicarli temporaneamente ad altra procura generale di Corte d'appello o ad una procura generale di Corte di cassazione, secondo i bisogni del servizio.
[4]Il ruolo dei sostituti procuratori generali di Corte d'appello di prima categoria, e' diminuito di dieci posti.
Testo in vigore dal 2 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
