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[1]Per l'applicazione del disposto dell'articolo precedente, il Governo del Re e' autorizzato a nominare, in eccedenza del ruolo organico, un numero di presidenti di sezione di Corte d'appello non superiore a quindici, lasciando vacanti altrettanti posti di consigliere d'appello di prima categoria.
[2]Ai presidenti di sezione nominati in eccedenza di ruolo, ai termini del comma precedente, sposta in caso di ritorno e di passaggio a posto equiparato in ruolo, la posizione in graduatoria risultante dalla data della nomina.
[3]Il passaggio a posti equiparati di ruolo non potra' essere consentito, se non in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura.
Testo in vigore dal 2 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
