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[1]Il presidente della Corte d'assise e' scelto tra i consiglieri della Corte d'appello. Puo' anche essere sceltto fra magistrati aventi titolo e grado di presidente di sezione di Corte d'appello, nominati secondo le disposizioni dell'articolo seguente e che saranno in tal caso assegnati alle Corti d'appello, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.
[2]Nulla e' innovato alle disposizioni dell'art. 11 della legge 30 marzo 1890, n. 6202.
Testo in vigore dal 2 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
