Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]L'art. 123 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' modificato come appresso:

[7]Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco o di un ((sessagenario)), o di padre o madre vedovi venisse a morte per le ragioni indicate all'art. 119, senza lasciare vedova o figli, i genitori avranno diritto alla pensione stessa che e' assegnata alla vedova. Se i genitori saranno tutti e due viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione, questa, in caso di decesso dell'uno, si consolida nel superstite.

[8]Se il militare morto per le ragioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli articoli 119, 120, 121 per i figli orfani di militari e in caso di decesso di alcuno di essi, la parte di questo e' riversibile ai superstiti o al superstite che si trovi nelle condizioni sopracitate.

[9]1

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 19 aprile 1906.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]L. Luzzatti.

[14]Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 gennaio 1934, n. 121

1

La L. 22 gennaio 1934, n. 121 ha disposto (con l'art, 3, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai casi di morte verificatisi anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, purche' gli interessati ne facciano domanda entro un anno dalla data predetta".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1906 al 28 febbraio 1934. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco o di un tolto: quinquagenario aggiunto: sessagenario, o di padre o madre vedovi venisse a morte per le ragioni indicate …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 gennaio 1934, n. 121

    La L. 22 gennaio 1934, n. 121 ha disposto (con l'art, 3, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai casi di morte verificatisi anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, purche' gli interessati ne facciano domanda entro un anno dalla data predetta".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-04-19;135~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari