Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'art. 123 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' modificato come appresso:
[7]Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco o di un ((sessagenario)), o di padre o madre vedovi venisse a morte per le ragioni indicate all'art. 119, senza lasciare vedova o figli, i genitori avranno diritto alla pensione stessa che e' assegnata alla vedova. Se i genitori saranno tutti e due viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione, questa, in caso di decesso dell'uno, si consolida nel superstite.
[8]Se il militare morto per le ragioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli articoli 119, 120, 121 per i figli orfani di militari e in caso di decesso di alcuno di essi, la parte di questo e' riversibile ai superstiti o al superstite che si trovi nelle condizioni sopracitate.
[9]1
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 19 aprile 1906.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]L. Luzzatti.
[14]Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 gennaio 1934, n. 121
1La L. 22 gennaio 1934, n. 121 ha disposto (con l'art, 3, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai casi di morte verificatisi anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, purche' gli interessati ne facciano domanda entro un anno dalla data predetta".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
