Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La reintegrazione alle varie opere delle somme stornate coi precedenti articoli 5 e 6 sara' fatta nel modo indicato nella tabella C annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
