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[1]Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909 sono introdotte le variazioni di cui nella tabella B annessa alla presente legge.
[2]La somma di lire 7,000,000, differenza risultante fra gli aumenti e le diminuzioni di stanziamento, e' autorizzata in eccedenza all'ammontare complessivo della spesa proposta nello stato di previsione per l'esercizio 1908-909 ed al limite di lire 70,000,000 fissato per la spesa straordinaria dalla legge 21 giugno 1906, n. 238.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
