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[1]La spesa straordinaria di L. 18,400,000 autorizzata col precedente art. 1, lettera a), per lavori di riparazione e di sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria danneggiate dalle piene, e' cosi' ripartita:
[2]1° per i corsi d'acqua compresi nel compartimento del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, L. 5,000,000;
[3]2° per il Po e suoi affluenti, L. 6,000,000;
[4]3° per i corsi d'acqua dell'Emilia, della Romagna e della Toscana, L. 5,000,000;
[5]4° imprevisti per i corsi d'acqua indicati nei precedenti numeri e per altri ivi non compresi, L. 2,400,000.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
