Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

La sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati, annessa all'istituto di credito «Vittorio Emanuele» istituto in Catanzaro, ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e' autorizzata a concedere mutui anche ai proprietari danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907, alle stesse condizioni e con le stesse norme prescritte pei danneggiati dal terremoto del 1905.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-12-29;810~art12 · fonte del testo

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