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[1]Per l'erogazione della somma autorizzata con la lettera c) dell'art. 1° potranno essere emessi mandati di anticipazione a favore del prefetto di Reggio Calabria, presidente del Comitato governativo di soccorso, per somme non eccedenti le L. 250,000.
[2]Per poter autorizzare le successive anticipazioni dovra' essere giustificata l'erogazione della precedente, per almeno due terzi della somma con essa anticipata. In caso di urgente bisogno potra' essere disposta una successiva anticipazione, anche prima che sia reso il conto della precedente.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
