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E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 26,900,000 (lire ventisei milioni novecentomila) da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, ripartita come segue:
- a)L. 18,400,000 per lavori di riparazione e di sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria danneggiate dalle piene, giusta la ripartizione di cui al successivo art. 2;
- b)L. 800,000 per concorso od esecuzione diretta delle opere idrauliche di 3ª categoria;
- c)L. 1,500,000 per provvedere alla riparazione delle case danneggiate ed alla ricostruzione di casette, in sostituzione di fabbricati abbattuti o demoliti, appartenenti a persone bisognose colpite in Calabria dal terremoto del 23 ottobre 1907, nonche' per sopperire a tutte le altre spese necessarie per soccorsi in favore di tale categoria di persone;
- d)L. 1,500,000 per la riparazione dei danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane;
- e)L. 500,000 per concessioni, in conformita' dell'art. 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, di sussidi ad opere di difesa degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, e di ripristino delle opere stesse distrutte o danneggiate dalle alluvioni o delle frane;
- f)L. 300,000 per concessioni in conformita' dell'art. 3 della citata legge, di sussidi ad opere di difesa delle strade provinciali o comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e dei torrenti;
- g)L. 700,000 per concessioni, in conformita' al predetto art. 3 della legge 30 giugno 1904, n. 293, all'art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674, di sussidi alle Provincie, ai Comuni ed ai consorzi per il ripristino delle opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili distrutte o danneggiate dalle frane, dalle alluvioni o dalle piene;
- h)L. 2,000,000 in aggiunta alla somma di lire 3,000,000 autorizzata dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, per lo sgombro e il riattamento delle strade comunali od interne od interne e per la ricostruzione dei fabbricati di proprieta' dei comuni danneggiati dalla eruzione del Vesuvio;
- i)L. 1,200,000 per concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
