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[1]Il Comune sara', in ogni anno, rimborsato dallo Stato dell'annualita' che avra' dovuto versare alla Cassa depositi e prestiti per lo ammortamento del mutuo.

[2]Finche' non sia stata approvata la contabilita' finale dei lavori, l'ammontare delle annualita' da corrispondersi, in via di rimborso, dallo Stato al Comune, rimane fissato in L. 33,957.54 per la prima, in L. 60,033.18 per la seconda, e in L. 105,358.68 per la terza e le successive; tutte corrispondenti al rispettivo ammontare delle delegazioni che il Comune dovra' rilasciare alla Cassa depositi e prestiti.

[3]Quando poi sara' stata approvata la contabilita' finale dei lavori, verra' determinato l'esatto ammontare delle annualita' residuali, qualora dalla contabilita' stessa, le spese a carico dello Stato risultassero inferiori ai limiti di L. 1,136,000 e 214,000, rispettivamente, come e' detto all'articolo 2.

Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-06;84~convenzione-torino-art8 · fonte del testo

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