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La somma di L. 1,350,000 che, giusta l'articolo 2, costituisce l'onere massimo dello Stato per la costruzione del palazzo ed impianti accessori e per la spesa di esproprio, verra' mutuata al Comune dalla Cassa depositi e prestiti contro la garanzia delle delegazioni del Comune sulla sovrimposta fondiaria, ed all'interesse del 4 e mezzo per cento, con ammortamento in 20 anni, stabilendosi che il mutuo verra' somministrato a rate a seconda dell'avanzamento dei lavori.

Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;84~convenzione-torino-art7 · fonte del testo

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