Art. 3 (Convenzione Torino)
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Resta espressamente convenuto che qualsiasi eccedenza di spesa sulle somme L. 1,136,000 e di L. 214,000, di cui all'articolo 2, dovra' essere sostenuta dal municipio, il quale non potra' invocare la compensazione tra l'eccedenza che si verificasse nell'una e la economia che si avverasse nell'altra somma, dovendo le economie andare, in ogni caso, a beneficio dello Stato, come dispone l'articolo 2.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
