Art. 1 (Convenzione Torino)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Convenzione fra il R. Governo ed il Municipio di Torino, per la costruzione di un palazzo ad uso degli uffici della posta, del telegrafo e del telefono in Torino.
[2]L'anno millenovecentotre e questo di 8 del mese di dicembre, in Roma.
[3]Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal Ministro delle Poste e dei Telegrafi, conte Enrico Stelluti-Scala;
[4]Ed il Municipio di Torino, rappresentato dal Sindaco, senatore Secondo Frola, come da deliberazione del Consiglio comunale in data 24 luglio 1903, resa esecutiva nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:
[5]Art. 1.
[6]Il Municipio di Torino si obbliga di costruire in quella citta', in parte su area del fabbricato di sua proprieta' gia' ad uso del distretto militare, ed in parte su area da ricavarsi mediante l'espropriazione di alcuni stabili adiacenti di proprieta' privata, un palazzo per uso esclusivo degli uffici della posta, del telegrafo e del telefono, giusta il progetto di massima compilato dall'ufficio tecnico municipale; bene inteso che il progetto medesimo e quello definitivo dovranno essere previamente approvati dal Consiglio superiori dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
