Art. 9 (Convenzione Siracusa)
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[1]Il Municipio di Siracusa e' esonerato da qualsiasi spesa o tassa dipendente dalla stipulazione della presente Convenzione e conseguenziali, e la Convenzione stessa non sara' obbligatoria per l'Amministrazione dello Stato se non dopo approvata per legge.
[2]Fatta in duplice esemplare, letta, approvata e sottoscritta dalle parti il giorno, mese ed anno che sopra.
[3]Firmati all'originale:
[4]Luigi Vinci, Sindaco.
[5]Nicolo' Calandruccio, Direttore provinciale delle poste e dei telegrafi.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
