Art. 3 (Convenzione Siracusa)
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Il palazzo ed il magazzino suddetti, appena pronti ed abitabili, passeranno, in uno alla rispettiva area, in piena e libera proprieta' dello Stato, il quale, in corrispettivo, rimborsera' al Municipio di Siracusa, in quindici annualita' eguali, senza interessi, la spesa che da esso verra' sostenuta, non oltre pero' il limite massimo di lire centodiecimila (L 110.000), restando espressamente convenuto che ogni eccedenza, anche oltre l'importare di L 114,800 previsto nel progetto del Genio civile, sara', qualsiasi eccezione rimossa, a carico del Municipio medesimo; mentre se la spesa effettivamente occorsa dovesse essere inferiore a L. 110,000, la differenza andra' a beneficio dello Stato.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
