Art. 2 (Convenzione Siracusa)
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Il Municipio si obbliga altresi' a concedere gratuitamente, nella misura necessaria, la migliore acqua potabile di cui dispone, o di cui disporra' in seguito all'attuazione dei due progetti in esame per una nuova condottura d'acqua in citta'.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
