Art. 9 (Convenzione Forlì)
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[1]Il Municipio di Forli' e' esonerato da qualsiasi spesa o tassa dipendente dalla stipulazione della presente Convenzione e conseguenzali, e la Convenzione stessa non sara' obbligatoria per l'Amministrazione dello Stato, se non dopo approvata la legge.
[2]Fatta in duplice, letta ed approvata e sottoscritta dalle parti il giorno, mese ed anno che sopra.
[3]Firmati all'originale:
[4]Avv. Giuseppe Bellini, Sindaco di Forli'.
[5]Cav. Luigi Maraschini, direttore provinciale delle Poste e Telegrafi.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
