Art. 7 (Convenzione Forlì)
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Il Governo del Re si obbliga a far dichiarare di pubblica utilita', ai sensi della legge 25 giugno 1865, le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
