Art. 4 (Convenzione Forlì)
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Qualora per la completa esecuzione dell'opera, la spessa dovesse eventualmente superare il limite di L. 72,000 cui ammonta il progetto, ogni eccedenza - qualsiasi eccezione rimossa - sara' a carico del Municipio; mentre, se la spesa dovesse essere inferiore, la differenza andra' a beneficio dello Stato.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
