Art. 3 (Convenzione Forlì)
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Appena pronto ed abitabile, il nuovo palazzo passera' in libera e piena proprieta' dello Stato, il quale, in corrispettivo, si obbliga di rimborsare al Municipio di Forli', in nove annualita' eguali, la spesa che da esso vorra' sostenuta, non oltre pero' il limite di L. 72,000 previsto dal progetto, aumentata degli interessi scalari in ragione del 2,50 per cento esenti da tassa di ricchezza mobile, restando inteso che l'area su cui sorgera' il palazzo viene dal Municipio ceduta allo Stato gratuitamente.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
