Art. 2 (Convenzione Forlì)
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Il detto palazzo dovra' fornire complessivamente una superficie di locali coperti non minore di metri quadrati 1148, di cui 846 al pianterreno e 302 al piano superiore. Esso dovra' corrispondere alle esigenze di un buon servizio sia nei riguardi dell'amministrazione che del pubblico.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
